L'articolo 51 del Codice Civile è rubricato “Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 51 del Codice Civile italiano:
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
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