L'articolo 54 del Codice Civile è rubricato “Limiti alla disponibilità dei beni”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 54 del Codice Civile italiano:
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
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