Articolo 55 del Codice Civile

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L'articolo 55 del Codice Civile è rubricato “Immissione di altri nel possesso temporaneo”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 55 del Codice Civile italiano: 
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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