Articolo 53 del Codice Civile

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L'articolo 53 del Codice Civile è rubricato “Godimento dei beni”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 53 del Codice Civile italiano: 
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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