Articolo 52 del Codice Civile

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L'articolo 52 del Codice Civile è rubricato “Effetti della immissione nel possesso temporaneo”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 52 del Codice Civile italiano: 
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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