L'articolo 52 del Codice Civile è rubricato “Effetti della immissione nel possesso temporaneo”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 52 del Codice Civile italiano:
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.