Cos’è il testamento e quali sono i tipi di testamento?

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In questo post approfondiremo il tema del testamento. Nei paragrafi che seguono scopriremo cos'è il testamento, a cosa serve e quali tipologie sono disciplinate dal nostro Codice. 


 Cos'è il testamento?

Il testamento è l’atto con cui una persona dispone dei propri beni e dei propri rapporti giuridici in un momento successivo alla morte. La definizione di questo istituto giuridico è indicata dal primo comma dell’articolo 587 del Codice Civile, che stabilisce:

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Caratteristica fondamentale è la revocabilità, il testamento è un atto facoltativo: il testatore difatti può fare testamento oppure no. Il testatore può revocarlo e modificarlo in ogni momento fino alla propria morte. 

Si tratta di:

  • un atto unilaterale, poiché nasce solo dalla volontà del testatore, senza la necessità dell’accordo di altri soggetti  (come accade, ad esempio, nel contratto, in cui si incontrano necessariamente le volontà di due o più parti). 
  • un atto personale, non ammette deleghe, può essere redatto esclusivamente dalla persona che dispone dei propri beni. 
  • un atto revocabile, come detto poc'anzi.
  • un atto postumo, in quanto produce i suoi effetti solo dopo la morte del testatore. 
Infine, il suo contenuto può essere patrimoniale, quando il testatore dispone di beni economicamente valutabili, ma anche non patrimoniale, come nel caso del riconoscimento di un figlio.


Chi può redigere validamente il testamento?

Possono fare testamento tutti i soggetti, ad esclusione di quelli indicati dall’art. 591 del Codice Civile, che individua i soggetti incapaci di testare: i minori, gli interdetti per infermità di mente, incapaci di intendere e volere anche solo transitoriamente al momento della redazione del testamento.

In caso di testamento disposto da incapace si può proporre l’azione di annullamento, disciplinata dal medesimo articolo all’ultimo comma, entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.


Quali tipologie di testamento esistono?

Il nostro Codice disciplina quattro tipologie di testamento: olografo (art. 602), pubblico (art. 603), segreto (art. 604) e speciale (quest’ultimo si ha solo in casi eccezionali specificamente indicati dal Codice Civile - artt. 609-619). Per comprendere meglio il tema, ricordiamo in breve le principali caratteristiche di questi tipi di testamento:
  1. Testamento olografo: redatto interamente di “pugno” dal testatore, è necessaria la scrittura autografa, data e sottoscrizione. Puoi trovare qui l'approfondimento;
  2. Testamento pubblico: il testatore dichiara le proprie volontà dinanzi al notaio, il quale le redige per iscritto alla presenza di due testimoni.  
  3. Testamento segreto: redatto dal testatore di propria mano o con mezzi meccanici (ad esempio a computer) e poi consegnato sigillato al notaio alla presenza di due testimoni. È denominato appunto “segreto” perché il suo contenuto resta ignoto fino all’apertura;
  4. Testamenti speciali: hanno delle forme particolari ed efficacia temporanea, poiché cessa il suo effetto quando vengono meno le circostanze di pericolo, straordinarie. 


Posso decidere di destinare a mio piacimento i beni ai miei eredi, amici?

Una domanda che spesso mi viene fatta. In realtà non puoi decidere a tuo piacimento di assegnare ad esempio tutti i beni ad un tuo amico, perchè la legge dispone la cosiddetta “quota di legittima” spettante ai famigliari (in termini giuridici sono i cd. legittimari). Si tratta di un principio di conservazione del patrimonio nell’ambito familiare, secondo cui questo soggetti hanno diritto ad una quota di eredità, mentre per la quota disponibile il testatore può disporre a suo piacimento. 
I legittimari sono indicati dal codice civile e cambiano in base al singolo caso (gli articoli stabiliscono le varie ipotesi). 
Esemplificando: in una famiglia composta da padre, madre e figlio, se un genitore muore: 
  • Senza testamento: le quote si dividono in metà il coniuge superstite e metà il figlio;
  • Con testamento: il coniuge superstite avrà diritto ad 1/4, il figlio ad 1/4 e infine la quota disponibile che il testatore porta disporre a proprio piacimento sarà di 1/2 (ad esempio potrà destinare questa quota ad un amico);
Se però non vi sono legittimari, il testatore può disporre liberamente dell’intero patrimonio. Si pensi al caso di un uomo senza figli, non coniugato, che abbia solo dei fratelli: questi ultimi non rientrano tra i legittimari, poiché l’art. 536 c.c. individua come tali esclusivamente il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti (quindi padre, madre, nonni, bisnonni ecc). Pertanto, qualora tale soggetto rediga testamento, potrà destinare l’intera eredità a chiunque, anche a soggetti estranei alla famiglia. 
Se invece non redige testamento, si applicheranno le norme sulla successione legittima e, ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., il patrimonio sarà devoluto ai fratelli. 
 
Ne deriva che la libertà testamentaria non è assoluta, ma è limitata esclusivamente dalla tutela dei legittimari. Infatti, ove venga lesa la quota di legittima, i soggetti legittimati possono proporre azione di riduzione, al fine di ricondurre le disposizioni testamentarie entro i limiti consentiti dalla legge. 


Video riassuntivo:



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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