In questo post approfondiremo il tema del testamento. Nei paragrafi che seguono scopriremo cos'è il testamento, a cosa serve e quali tipologie sono disciplinate dal nostro Codice.
Cos'è il testamento?
Il testamento è l’atto con cui una persona dispone dei propri beni e dei propri rapporti giuridici in un momento successivo alla morte. La definizione di questo istituto giuridico è indicata dal primo comma dell’articolo 587 del Codice Civile, che stabilisce:
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Si tratta di:
- un atto unilaterale, poiché nasce solo dalla volontà del testatore, senza la necessità dell’accordo di altri soggetti (come accade, ad esempio, nel contratto, in cui si incontrano necessariamente le volontà di due o più parti).
- un atto personale, non ammette deleghe, può essere redatto esclusivamente dalla persona che dispone dei propri beni.
- un atto revocabile, come detto poc'anzi.
- un atto postumo, in quanto produce i suoi effetti solo dopo la morte del testatore.
Chi può redigere validamente il testamento?
Possono fare testamento tutti i soggetti, ad esclusione di quelli indicati dall’art. 591 del Codice Civile, che individua i soggetti incapaci di testare: i minori, gli interdetti per infermità di mente, incapaci di intendere e volere anche solo transitoriamente al momento della redazione del testamento.
In caso di testamento disposto da incapace si può proporre l’azione di annullamento, disciplinata dal medesimo articolo all’ultimo comma, entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Quali tipologie di testamento esistono?
- Testamento olografo: redatto interamente di “pugno” dal testatore, è necessaria la scrittura autografa, data e sottoscrizione. Puoi trovare qui l'approfondimento;
- Testamento pubblico: il testatore dichiara le proprie volontà dinanzi al notaio, il quale le redige per iscritto alla presenza di due testimoni.
- Testamento segreto: redatto dal testatore di propria mano o con mezzi meccanici (ad esempio a computer) e poi consegnato sigillato al notaio alla presenza di due testimoni. È denominato appunto “segreto” perché il suo contenuto resta ignoto fino all’apertura;
- Testamenti speciali: hanno delle forme particolari ed efficacia temporanea, poiché cessa il suo effetto quando vengono meno le circostanze di pericolo, straordinarie.
Posso decidere di destinare a mio piacimento i beni ai miei eredi, amici?
- Senza testamento: le quote si dividono in metà il coniuge superstite e metà il figlio;
- Con testamento: il coniuge superstite avrà diritto ad 1/4, il figlio ad 1/4 e infine la quota disponibile che il testatore porta disporre a proprio piacimento sarà di 1/2 (ad esempio potrà destinare questa quota ad un amico);
Video riassuntivo:
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