Garanzia per vizi negli immobili. Guida legale

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Hai comprato casa e dopo il rogito hai scoperto umidità nelle pareti, infiltrazioni dal tetto, abusi edilizi non dichiarati o impianti non a norma? Oppure hai venduto un immobile e l'acquirente ti sta chiedendo i danni per vizi che sostiene di non aver visto. La garanzia per i vizi nella compravendita immobiliare è una materia tecnica, con termini brevissimi e rimedi precisi. Conoscerla è fondamentale sia per chi compra sia per chi vende.

La garanzia per vizi: artt. 1490-1495 c.c.

Il venditore è obbligato per legge a garantire che l'immobile venduto sia privo di vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Lo stabilisce l'art. 1490 c.c.:
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

La garanzia opera su due fronti:
  • Vizi che rendono l'immobile inidoneo all'uso: difetti tali da impedire o pregiudicare gravemente la normale fruizione dell'immobile (strutture pericolanti, impianti inutilizzabili, infiltrazioni massicce che rendono inabitabili i locali);
  • Vizi che diminuiscono il valore: difetti che non impediscono l'uso ma riducono apprezzabilmente il valore di mercato dell'immobile rispetto al prezzo pagato.

Vizi apparenti e vizi occulti

Non tutti i vizi godono della stessa tutela. L'art. 1491 c.c. esclude la garanzia per i vizi che l'acquirente conosceva al momento dell'acquisto o che erano facilmente riconoscibili (cd. vizi apparenti), a meno che il venditore non abbia dichiarato che l'immobile ne era immune.

I vizi occulti sono quelli non visibili a un esame ordinario dell'immobile: umidità nascosta sotto l'intonaco fresco, problemi strutturali non visibili in superficie, abusi edilizi non emergenti dalla planimetria, contaminazione del terreno sotto la fondazione. Sono proprio i vizi occulti quelli su cui si concentrano le controversie, perché emergono dopo il rogito e il venditore tende a sostenere che avrebbe dovuto accorgersene prima.

Il compratore è tenuto ad usare la normale diligenza del buon padre di famiglia, non quella di un tecnico specializzato. I vizi che richiedono sondaggi, prove o strumentazione specialistica per essere rilevati sono vizi occulti, anche se teoricamente individuabili da un esperto e pertanto sono coperti dalla garanzia.

I termini: il punto più critico

I termini per far valere la garanzia per vizi sono brevissimi e perentori, stabiliti dall'art. 1495 c.c.:
  • 8 giorni dalla scoperta del vizio: il compratore deve denunciare il vizio al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. La denuncia tardiva fa decadere il diritto alla garanzia;
  • 1 anno dalla consegna: l'azione in giudizio deve essere proposta entro un anno dalla consegna dell'immobile (non dalla scoperta del vizio). Questo termine di prescrizione si somma all'obbligo di denuncia: occorre sia denunciare entro 8 giorni sia agire entro un anno dalla consegna.
Questi termini sono molto più brevi di quelli ordinari e rappresentano la trappola in cui cadono più spesso i compratori: aspettare qualche settimana prima di formalizzare la denuncia del vizio può costare la perdita di qualsiasi diritto.

Se il venditore ha occultato dolosamente i vizi, la disciplina può mutare sensibilmente. In tali casi la giurisprudenza ammette che l’acquirente possa agire per l’inadempimento contrattuale, con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale, fermo restando che la soluzione dipende dalle circostanze del caso concreto (art. 2946 c.c.).

I rimedi: riduzione del prezzo o risoluzione del contratto

Chi ha tempestivamente denunciato i vizi può scegliere tra due rimedi alternativi (art. 1492 c.c.):
  • Azione redibitoria: risoluzione del contratto di compravendita con restituzione del prezzo e dell'immobile. Applicabile quando i vizi sono così gravi da rendere l'immobile sostanzialmente inutilizzabile o di valore talmente ridotto che l'acquirente non avrebbe comprato a quel prezzo;
  • Azione estimatoria (actio quanti minoris): riduzione proporzionale del prezzo in misura corrispondente alla diminuzione di valore causata dai vizi. È il rimedio più frequente nella pratica: si tiene l'immobile ma si ottiene una riduzione del prezzo pari al costo delle riparazioni necessarie.
In entrambi i casi, se il venditore era a conoscenza dei vizi (dolo), il compratore ha anche diritto al risarcimento del danno ulteriore (art. 1494 c.c.).

Vizi edilizi e abusi: la responsabilità va oltre la garanzia

Diversi dai vizi materiali sono i vizi giuridici dell'immobile: abusi edilizi non sanati, difformità catastali, mancanza di certificato di agibilità, vincoli urbanistici non dichiarati. Questi non rientrano nella garanzia per vizi dell'art. 1490 c.c. ma possono:
  • integrare un inadempimento contrattuale del venditore (art. 1453 c.c.), con conseguente diritto del compratore alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo;
  • configurare una evizione parziale (art. 1483 c.c.) se il terzo o la pubblica amministrazione rivendica diritti sull'immobile;
  • comportare la nullità del rogito quando la vendita riguarda un immobile privo di qualsiasi titolo edilizio (immobile abusivo totale) in violazione dell'art. 46 D.P.R. 380/2001.
Gli abusi edilizi sono una delle cause più frequenti di contenzioso post-rogito: spesso emergono quando l'acquirente cerca di fare lavori e si accorge che la planimetria autorizzata dal Comune non corrisponde allo stato reale dell'immobile.

La clausola "visto e piaciuto": protegge davvero il venditore?

Nei contratti di compravendita, spesso una clausola del tipo "il compratore dichiara di conoscere e accettare lo stato dei luoghi". Questa clausola è comunemente chiamata "visto e piaciuto" e molti venditori la ritengono una protezione totale. In realtà:
  • esclude la garanzia solo per i vizi apparenti e conoscibili che il compratore aveva effettivamente la possibilità di vedere;
  • non esclude la garanzia per i vizi occulti che il compratore non avrebbe potuto scoprire con la normale diligenza;
  • non ha effetto se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi che conosceva (art. 1490, comma 2, c.c.).

Se hai scoperto un vizio nell'immobile che hai comprato, il primo passo è inviare immediatamente una raccomandata A/R o una PEC al venditore. L'8° giorno dalla scoperta del vizio è un termine perentorio che non ammette eccezioni. Un avvocato può aiutarti a redigere la denuncia correttamente e a valutare se chiedere la riduzione del prezzo, la risoluzione o il risarcimento del danno.

La responsabilità decennale per gravi difetti (art. 1669 c.c.)

La garanzia per i vizi della vendita non va confusa con la responsabilità decennale prevista dall’art. 1669 c.c. Quest’ultima si applica ai gravi difetti dell’edificio imputabili alla costruzione e può essere fatta valere nei confronti del costruttore e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza. Riguarda difetti di particolare gravità, come infiltrazioni diffuse, cedimenti strutturali, gravi carenze di impermeabilizzazione o altri difetti che compromettono in modo significativo la funzionalità e la sicurezza dell’immobile. In tali casi il difetto deve manifestarsi entro dieci anni dal compimento dell’opera, essere denunciato entro un anno dalla scoperta e l’azione deve essere proposta entro un anno dalla denuncia. 
Ho approfondito il tema in questo post, ma si tratta di una tutela diversa ed è esperibile direttamente contro il costruttore.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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